Gennaio 2026

Tuesday 27 January 2026 08:59

NOTA DI VARIAZIONE DELL' IMPONIBILE O DELL' IMPOSTA: IL CURATORE E' TENUTO A PROVVEDERVI ANCHE IN CASO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO PER INTERVENUTA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 4, Sentenza del 26/11/2025, n. 3611

Composizione

Pres. A. Memmo, Rel. R. Epifani

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   451 VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA Art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 - Presentazione della nota di variazione dell’imposta - Legittimazione del curatore fallimentare - Sussistenza - Concordato fallimentare con assuntore - Chiusura del fallimento per intervenuta definitività del decreto di omologazione - Irrilevanza - Ragioni.

Massima

Il curatore fallimentare, essendo tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti IVA inerenti al periodo compreso tra l’apertura e la chiusura del fallimento, è legittimato a presentare, a norma dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, la nota di variazione dell’imponibile o dell’imposta, anche ove il fallimento venga chiuso ex art. 130 l.fall, per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore.

Rif. normativi

Art. 26 del d.P.R. n. 633/1972           

Art. 130 l.fall.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 9793 del 2023 (CONF.)

Cass. 1303 del 2019 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026