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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^, sentenza del 19 agosto 2025, n. 5211 |
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Composizione |
Lunerti Franco (Presidente) – Frattarolo Francesco Maria (Relatore) – Caso Luigi (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE |
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Giuoco e scommessa - Concorsi pronostici - Imposta su giochi e scommesse – Centro trasmissione dati - Intermediario di “bookmaker” estero privo di concessione – Soggettività passiva – Sussistenza - Ragioni
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Massima |
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni, atteso che l'equiparazione, ai fini tributari, del gestore per conto terzi (ossia del titolare di ricevitoria) al gestore per conto proprio (ossia al bookmaker) non è irragionevole, in quanto entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse soggette a imposizione. |
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Rif. normativi |
art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2020 n. 220. |
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Conformità |
Cass., sez. trib., 23 maggio 2025, 13818; Cass. civ., sez. trib., 28 giugno 2024, n.17914; Cass. civ. sez. trib., 08 febbraio 2024, n.3626; Cass. civ., sez. trib., 30 marzo 2021, n.8757 |
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Anno pubb. |
2025 |
