Gennaio 2026

Monday 26 January 2026 15:40

SCOMMESSE SPORTIVE: L'IMPOSTA UNICA E' DOVUTA SIA DAL CONCESSIONARIO CHE DAL BOOKMAKER ESTERO

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^, sentenza del 19 agosto 2025, n. 5211

Composizione

Lunerti Franco (Presidente) – Frattarolo Francesco Maria (Relatore) – Caso Luigi (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE

 

Giuoco e scommessa - Concorsi pronostici - Imposta su giochi e scommesse – Centro trasmissione dati - Intermediario di “bookmaker” estero privo di concessione – Soggettività passiva – Sussistenza - Ragioni

 

Massima

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni, atteso che l'equiparazione, ai fini tributari, del gestore per conto terzi (ossia del titolare di ricevitoria) al gestore per conto proprio (ossia al bookmaker) non è irragionevole, in quanto entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse soggette a imposizione.

Rif. normativi

art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2020 n. 220.

Conformità

Cass., sez. trib., 23 maggio 2025, 13818; Cass. civ., sez. trib., 28 giugno 2024, n.17914; Cass. civ. sez. trib., 08 febbraio 2024, n.3626; Cass. civ., sez. trib., 30 marzo 2021, n.8757

Anno pubb.

2025