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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11^, sentenza del 19 agosto 2025, n. 5209 |
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Composizione |
Sorrentino Federico (Presidente) – Marini Angela Maria (Relatore) – Blasi Luca Maria (Giudice) |
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089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) – 022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE |
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Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Motivi dell'assoluzione - Rilevanza - Sussistenza |
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Massima |
Nel processo tributario, con riguardo al rilievo della sentenza penale irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, va affermata l’applicabilità dell’art. 21-bis, del d.lgs. del 10 marzo 2000 n. 74, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024 (poi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della Giustizia tributaria approvato con d.lgs. 14 novembre 2024 n. 75) quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza sia divenuta irrevocabile prima dell’operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, penalmente rilevanti, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale. |
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Rif. normativi |
art. 21-bis d.lgs. del 10 marzo 2000 n. 74; art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87 art. 119 Testo Unico della Giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024 n. 75) |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 7 aprile 2025, n. 9148; Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2025, n. 8044; Cass. civ., sez. trib., 4 marzo 2025, n. 5714; Cass. civ., sez. trib., 2 dicembre 2024, n.30814; Cass. civ. sez. trib., 03/09/2024, n.23570 |
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Anno pubb. |
2025 |
