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Sentenza del 1.7.2025, dep. 21.8.2025, n. 5216/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16. |
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Composizione |
Pres. Lentini, Est. Frattarolo |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
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RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - Cartella di pagamento - Interessi - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti e condizioni - Specificazione del saggio applicato - Necessità – Esclusione - Fattispecie.
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Massima |
Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori, mentre, laddove la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, desumibile implicitamente anche dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, nonché la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un difetto di motivazione circa le modalità di liquidazione degli interessi moratori applicati, osservando nella fattispecie che la disciplina degli interessi è compiutamente contenuta nell’art. 20 d.P.R. n. 602/1973, indicante il dies a quo, il dies ad quem ed il tasso dell’interesse annuale, fissato al 4%, nel testo vigente ratione temporis. |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf: Cass., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022 (Rv. 665273 - 01)
Vedi Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024 (Rv. 672728 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
