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Sentenza del 3.7.2025, dep. 19.8.2025, n. 5214/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2. |
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Composizione |
Pres. Lunerti, Est. Frattarolo |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 532 REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - Società - Erogazione di somme di denaro da parte dei soci - Opponibilità all’amministrazione finanziaria - Condizioni - Fattispecie. |
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Massima |
L'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, dovendo, diversamente, l’erogazione finanziaria ritenersi quale re-immissione in azienda di utili occulti. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato il rigetto del ricorso di una società a ristretta compagine sociale, in una fattispecie nella quale, in mancanza di dimostrazione dell’avvenuto finanziamento, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto non giustificate le uscite di banca e di cassa registrate in una annualità come “restituzioni prestiti”, reputando invece che le stesse dovessero ritenersi quali ricavi in nero distribuiti ai soci sotto forma di restituzione di prestiti infruttiferi e che, dunque, fossero da assoggettare ad imposizione fiscale sia a fini reddituali che a fini IVA). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16904 del 24/06/2025 (Rv. 675156 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6104 del 01/03/2019 (Rv. 653035 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
