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Sentenza del 21 luglio 2025, n. 963 del 2025 (dep. 05/08/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Monaca Giovanni (Relatore) Cagnoli Luisa Anna (Giudice) |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA
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Notifica a mezzo PEC - Cartella di pagamento – Indirizzo del mittente non presente in pubblici registri – Regolarità della notifica – Sanatoria |
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Massima |
In tema di notificazione della cartella esattoriale, l’art. 26, comma 2, del d.P.R. 602/1973, prevede unicamente che l’indirizzo del destinatario sia quello risultante dagli elenchi pubblici, ma non contiene analoga prescrizione relativamente all’indirizzo di PEC del mittente, con la conseguenza che la cartella esattoriale può provenire anche da un indirizzo telematico del concessionario non risultante da pubblici registri. (In motivazione la Corte ha precisato che un eventuale vizio riguardante tale aspetto non può di per sé causare alcuna nullità ove l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo).
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Rif. normativi |
Art. 26, DPR 29/09/1973 n. 600 Art. 16 ter, Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 45 bis, Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 Art. 156 c.p.c. Art. 160 c.p.c. |
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Conformità |
Cass., Sez. 1, Sentenza del 31/08/2017, n. 20625 |
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Anno pubb. |
2025 |
