Gennaio 2026

Thursday 22 January 2026 11:44

VALIDA LA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE PROVENIENTE DA UN INDIRIZZO PEC NON RISULTANTE IN PUBBLICI REGISTRI

 

 

 

Sentenza del 21 luglio 2025, n. 963  del 2025  (dep. 05/08/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna  (Giudice)

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  154 NOTIFICA

 

 

Notifica a mezzo PEC - Cartella di pagamento – Indirizzo del mittente non presente in pubblici registri – Regolarità della notifica – Sanatoria

Massima

In tema di notificazione della cartella esattoriale, l’art. 26, comma 2, del d.P.R. 602/1973, prevede unicamente che l’indirizzo del destinatario sia quello risultante dagli elenchi pubblici, ma non contiene analoga prescrizione relativamente all’indirizzo di PEC del mittente, con la conseguenza che la cartella esattoriale può provenire anche da un indirizzo telematico del concessionario non risultante da pubblici registri. (In motivazione la Corte ha precisato che un eventuale vizio riguardante tale aspetto non può di per sé causare alcuna nullità ove l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo).

 

Rif. normativi

Art. 26, DPR 29/09/1973 n. 600

Art. 16 ter, Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Art. 45 bis, Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114

Art. 156 c.p.c.

Art. 160 c.p.c.

Conformità

Cass.,  Sez. 1, Sentenza del 31/08/2017, n. 20625

Anno pubb.

2025