Gennaio 2026

Wednesday 21 January 2026 10:17

L'OMESSO DEPOSITO DELL'ATTO IMPUGNATO NON DETERMINA AUTOMATICAMENTE L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

 

 

 

Sentenza del 21 luglio 2025, n. 942  del 2025  (dep. 04/08/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  347 DEPOSITO DEI DOCUMENTI

 

Tributi – Contenzioso tributario - Omesso deposito contestualmente al ricorso introduttivo dell'originale (o di copia) dell'atto impugnato - Inammissibilità del ricorso - Esclusione – Ragioni

Massima

Allorché il ricorrente non abbia depositato entro i termini previsti dall’art. 22 del d.lgs. 546 del 1992 l’atto impugnato, da ciò non consegue ope legis l’inammissibilità del ricorso, atteso che la sanzione di inammissibilità non è espressamente prevista dal medesimo art. 22, comma 4, del d.lgs. citato. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che il contribuente è comunque tenuto a provvedere al deposito del provvedimento contestato, allorquando sia eccepita dalla controparte la tardività del ricorso o quando la questione sia rilevata d’ufficio dal giudice, posto che soltanto dalla notifica risultante nell’atto impugnato è ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, che incombe sul ricorrente).

 

Rif. normativi

Art. 22, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546

Conformità

 Cass., Sez. 5, Sentenza del 12/12/2013, n. 27837

Anno pubb.

2025