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Sentenza del 21 luglio 2025, n. 942 del 2025 (dep. 04/08/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Cagnoli Luisa Anna (Relatore) Monaca Giovanni (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 347 DEPOSITO DEI DOCUMENTI |
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Tributi – Contenzioso tributario - Omesso deposito contestualmente al ricorso introduttivo dell'originale (o di copia) dell'atto impugnato - Inammissibilità del ricorso - Esclusione – Ragioni |
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Massima |
Allorché il ricorrente non abbia depositato entro i termini previsti dall’art. 22 del d.lgs. 546 del 1992 l’atto impugnato, da ciò non consegue ope legis l’inammissibilità del ricorso, atteso che la sanzione di inammissibilità non è espressamente prevista dal medesimo art. 22, comma 4, del d.lgs. citato. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che il contribuente è comunque tenuto a provvedere al deposito del provvedimento contestato, allorquando sia eccepita dalla controparte la tardività del ricorso o quando la questione sia rilevata d’ufficio dal giudice, posto che soltanto dalla notifica risultante nell’atto impugnato è ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, che incombe sul ricorrente).
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Rif. normativi |
Art. 22, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, Sentenza del 12/12/2013, n. 27837 |
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Anno pubb. |
2025 |
