Gennaio 2026

Wednesday 21 January 2026 07:33

SULLA RILEVANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

 

 

 

Sentenza del 9.12.2025 n 16494 – Corte di Giustizia Tributaria I grado di Roma, Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott.ssa Rosaria Giordano  

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  061 CARTELLE

 

 

Impugnazione cartella di pagamento - Vizi propri – Omessa sottoscrizione – Invalidità – Esclusione – Fattispecie

Massima

L’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi convertito e trasmesso in formato elettronico, sia ove sia stata formata fin dall’origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall’apposizione di un sigillo, di un timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto. (In motivazione, è stato affermato che l’art 25 del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la cartella deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice).   

Rif. Normativi

Legge n. 197/2022; art. 156 cpc

 

 

Conformità

Cass Sez. trib. sent. n. 19327/2024

Anno pubb.

2025