|
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 18/11/2025, n. 7254 |
|
|
Composizione |
Pres. Cilenti – Rel. A. Barbarano |
|
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 501 REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE |
|
|
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE - Reddito fondiario derivante da locazione - Artt. 23 e 34 d.P.R. n. 917/1986 - Inclusione nella base imponibile - Fondamento - Limiti |
|
|
Massima |
In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917/1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo (per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall’art. 8 della l. n. 431/1988) è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione. |
|
Rif. normativi |
Art. 23 del d.P.R. n. 917/1986 Art. 34 del d.P.R. n. 917/1986 Art. 8 della l. n. 431 del 1998 |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 19240 del 2016 (CONF.) Cass. n. 651 del 2012 (CONF.) |
|
Anno pubbl. |
2026 |
