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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 14/11/2025, n. 7210 |
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Composizione |
Pres. Cilenti – Rel. C. Nola |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - A MEZZO POSTA - Irreperibilità relativa del contribuente - Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Fondamento |
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Massima |
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. |
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Rif. normativi |
Art. 140 c.p.c. Art. 8 della l. n. 890/1982
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. SU n. 10012 del 2021 (CONF.) Cass. n. 26593 del 2024 (CONF.) Cass. n. 23400 del 2023 (VEDI) Cass. n. 25351 del 2020 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2026 |
