Gennaio 2026

Thursday 22 January 2026 11:38

NOTIFICA POSTALE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ALL' "ASSENTE": NECESSARIA LA PRODUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA DI AVVENUTO DEPOSITO

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 14/11/2025, n. 7210

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. C. Nola

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   007 NOTIFICA

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA  - A MEZZO POSTA - Irreperibilità relativa del contribuente - Prova dell’invio dell’avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Fondamento

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Rif. normativi

                Art. 140 c.p.c.

              Art. 8 della l. n. 890/1982

 

               

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 10012 del 2021 (CONF.)

Cass. n. 26593 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 23400 del 2023 (VEDI)

Cass. n. 25351 del 2020 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026