Gennaio 2026

Tuesday 20 January 2026 16:28

E' AMMISSIBILE LA PRODUZIONE IN APPELLO DEI NUOVI DOCUMENTI NEL CASO IN CUI IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E' STATO INSTAURATO ANTECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 220 DEL 2023

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 14/11/2025, n. 7207

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. C. Nola

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Titoletti

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 - Applicabilità - Natura perentoria - Sussistenza - Fondamento.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l’art58 del d.lgs. n. 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale (stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado) deve essere esercitata entro il termine (previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto) di venti giorni liberi prima dell’udienza, il quale, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui è preposto, ed è, quindi, sanzionato con la decadenza.

Rif. normativi

Art. 345 c.p.c.

Art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 61 del d.lgs. n. 546/1992

               

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 10788 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 6762 del 2023 (VEDI)

Cass. n. 18103 del 2021 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026