Gennaio 2026

Tuesday 20 January 2026 15:34

POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN CASO DI RINUNCIA ALL'EREDITA' DA PARTE DEGLI EREDI

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 27/2/2025, n. 951

 

Composizione

Pres. Matera Marcello, Rel. Crisci Luciana

 

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA” - 108 RETROATTIVITA’

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL’EREDITA’ - EFFETTI (DEVOLUZIONE) - RETROATTIVITA’ 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  196 SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA’ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

 

Rinuncia all’eredità – Tutela dell’Amministrazione finanziaria – Modalità – Indicazione.

                                                                

Massima

In caso di rinuncia all’eredità e di mancata accettazione da parte degli altri chiamati, l’Amministrazione finanziaria può chiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente al quale notificare gli atti ed evitare di incorrere in decadenze o prescrizioni, oppure, nei casi in cui la rinuncia all’eredità sia avvenuta in danno dei creditori, può farsi autorizzare ad accettare l’eredità in luogo del rinunciante.

Rif. normativi

Art. 485 c.c.

Art. 459 c.c.

Art. 470 c.c.

Art. 519 c.c.

Art. 521 c.c.

Art. 2740 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 30/5/2018, n. 13639, Rv. 649084 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 19/12/2022, n. 37064, Rv. 666590 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 24/7/2020, n. 15871, Rv. 658407 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025