Gennaio 2026

Tuesday 20 January 2026 15:31

OBBLIGO DI DETERMINAZIONE DEI COSTI PER L'UTILIZZO DELLE PRESUNZIONI "SUPERSEMPLICI"

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 2, Sentenza del 16/10/2025, n. 253

 

Composizione

Pres. Materi Pasquale, Rel. Palma Amerigo

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -  371 ACCERTAMENTO D’UFFICIO

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D’UFFICIO -

 

Accertamento induttivo cd. puro - Presunzioni “supersemplici” - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

Massima

In caso di accertamento induttivo puro, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico.

Rif. normativi

Art. 53 Cost.

Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986

Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 2729 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 15/7/2025 n. 19574, Rv. 676195 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 17/7/2019, n. 19191, Rv. 654710 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025