Gennaio 2026

Thursday 22 January 2026 11:35

LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE NELLE SOCIETA' "RISTRETTE" SI SUPERA SOLO CON PROVA DI ESTRANEITA' MOLTO RIGOROSA

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 2, Sentenza del 18/9/2025, n. 199

Composizione

Presidente Materi, rel. A. Palma

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   464 IMPUTAZIONE

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE - Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Prova contraria - Oggetto.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

Rif. normativi

Art. 5 del d.P.R. 22/12/1986 n. 917  

 Art. 2697 c.c.

 Art. 2729 c.c.

 Art. 27 del d.P.R. 29/9/1973 n. 600 

 Art. 39 del d.P.R. 29/9/1973 n. 600

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 26473 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 10004 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 15274 del 2025 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2025