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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 2, Sentenza del 16/10/2025, n. 253
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Composizione |
Pres. Materi Pasquale, Rel. Palma Amerigo |
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159 SOCIETA’ - 050 SCIOGLIMENTO - IN GENERE SOCIETA’ - DI CAPITALI - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - |
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Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci. |
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Massima |
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale ed è, di conseguenza, legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2°, cod. civ. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e della validità degli atti del contenzioso. |
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Rif. normativi |
Art. 2495 c.c. Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 1, 27/6/2023, n. 18310, Rv. 668300 - 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 16/12/2022, n. 36892, Rv. 666520 – 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2025 |
