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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/11/2025, n. 7269
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Composizione |
Pres. Cilenti Giovanni, Rel. Barbarano Alfonso |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - |
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Notifica atti impositivi - Notificazione diretta a mezzo posta - Temporanea assenza del destinatario - Rilascio dell’avviso di giacenza ai sensi del regolamento postale - Sufficienza - Iter notificatorio semplificato - Fondamento - Mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - Irrilevanza - Spedizione di raccomandata informativa contenente l’avviso di giacenza - Necessità - Esclusione.
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Massima |
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. |
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Rif. normativi |
Art. 20 della l. n. 146/1998 Art. 8 della l. n. 890/1982 Art. 14 della l. n. 890/1982 Art. 153 c.p.c. Art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 9/4/2001 n. 70 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5 - 28/5/2020, n. 10131, Rv. 657732 – 01 (CONF) Cass. Sez. 6 - 5, 2/2/2016, n. 2047, Rv. 638907 – 01 (CONF) Cass. Sez. 6 - 5, 10/8/2017, n. 19958, Rv. 645329 - 01 (CONF) Corte cost. n. 175/2018 |
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Anno pubbl. |
2025 |
