Gennaio 2026

Thursday 22 January 2026 11:32

LA DICHIARAZIONE DI UN COSTO FITTIZIO FA PRESUMERE L'ESISTENZA DI UN MAGGIOR REDDITO IMPONIBILE

 

Dati sentenza

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 2, Sentenza del 18/9/2025, n. 199

Composizione

Presidente Materi, rel. A. Palma

Schema classificazione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   467 DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

Titoletti

RIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - Accertamento di costi fittizi - Conseguenze - Presunzione di maggior reddito - Possibilità - Condizioni - Prova dell'avvenuta distribuzione di utili - Necessità - Esclusione -

Massima

L'accertata esposizione in bilancio di costi fittizi da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci.

Rif. normativi

art. 38, comma 3, del d.P.R. 29/9/1973 n. 600        

art. 41 del d.P.R. 22/12/1986 n. 917

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 10679 del 2022 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2025