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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 7258 del 18/11/2025.
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Composizione |
Pres. e Rel. Cilenti. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE. |
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Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Impugnazione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Conseguenze. |
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Massima |
In tema di contenzioso tributario, l’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, imponendo al contribuente di chiamare in causa sia l’agente della riscossione, sia l’ente impositore, prevede, per i ricorsi notificati dal 5/1/2024, una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove il ricorso avverso una cartella di pagamento sia stato notificato solo all’ente impositore, e non anche all’agente per la riscossione, il giudice non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 102 cod. proc. civ.. |
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Rif. normativi |
Art. 102 c.p.c. Art. 14 della l. n. 546/1992. |
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Rif. Giurisprudenziali |
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Anno pubbl. |
2026. |
