Gennaio 2026

Tuesday 20 January 2026 15:03

NUOVA IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 7258 del 18/11/2025.

 

Composizione

Pres. e Rel. Cilenti.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE.

 

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Impugnazione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Conseguenze.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, imponendo al contribuente di chiamare in causa sia l’agente della riscossione, sia l’ente impositore, prevede, per i ricorsi notificati dal 5/1/2024, una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove il ricorso avverso una cartella di pagamento sia stato notificato solo all’ente impositore, e non anche all’agente per la riscossione, il giudice non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 102 cod. proc. civ..

Rif. normativi

Art. 102 c.p.c.

Art. 14 della l. n. 546/1992.

Rif. Giurisprudenziali

 

Anno pubbl.

2026.