Gennaio 2026

Tuesday 20 January 2026 14:47

SULLA NOTIFICA A PERSONA DI FAMIGLIA

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 7256 del 18/11/2025.

 

Composizione

Pres. Cilenti e Rel. Barbarano.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - 197 ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO.

 

Notificazione - Notificazione “a persona di famiglia” - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di parentela o affinità - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie relativa ad atto notificato a suocera.

Massima

In tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139, comma 2°, cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione iuris tantum che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso, con la conseguenza che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto, l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, anche con l’eventuale proposizione di un ricorso per querela di falso (ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ.), e, in ogni caso, senza che possano rilevare le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida una notificazione eseguita alla suocera del destinatario).

Rif. normativi

Art. 139 c.p.c.

Art. 221 c.p.c.

Art. 8 della l. n. 890/1982.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11228 del 28/4/2021 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.