Gennaio 2026

Tuesday 20 January 2026 14:46

SULLA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DI ECCEZIONI E QUESTIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 7255 del 18/11/2025.

 

Composizione

Pres. e Rel. Cilenti.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Giudizio d’appello - Art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 - Applicabilità anche al contumace - Estensione.

Massima

Nel processo tributario di appello, l’art. 346 cod. proc. civ., riprodotto dall’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 (come sostituito dall’art. 110 del d.lgs. n. 175/2024), trova applicazione anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio.

Rif. normativi

Art. 346 c.p.c.

Art. 56 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 110 del d.lgs. n. 175/2024

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11595 del 3/5/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.