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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di LECCE - Sezione 1, Sentenza n. 1746 del 3/10/2025.
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Composizione |
Pres. D’Antonio e Rel. Esposito. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Sanzioni amministrative in materia tributaria - Presunzione di colpa a carico del contribuente - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso. |
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Rif. normativi |
Art. 5 del d.lgs. n. 472/1997. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22329 del 13/9/2018 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2025. |
