Gennaio 2026

Tuesday 20 January 2026 14:27

TARI E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: IMMOBILI CHE NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di LECCE - Sezione 1, Sentenza n. 1746 del 3/10/2025.

 

Composizione

Pres. D’Antonio e Rel. Esposito.

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Presupposto impositivo - Occupazione o detenzione di aree - Esclusioni - Operatività in via automatica - Esclusione - Presupposti - Onere di dichiarazione del contribuente - Necessità - Fattispecie.

Massima

La TARI non è dovuta, a norma dell’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate o per le obiettive condizioni di non utilizzabilità in cui si trovano, non possono produrre rifiuti. Tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche perché la norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tale onere non era stato assolto dal ricorrente il quale, titolare di un porto turistico, non aveva dimostrato l’utilizzo stagionale dell’area).

Rif. normativi

Art. 62 del d.lgs. n. 507/1993

Art. 66 del d.lgs. n. 507/1993

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31460 del 3/12/2019 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.