Gennaio 2026

Friday 16 January 2026 18:15

FRUIBILE IL REGIME AGEVOLATO DEI C.D. IMPATRIATI ANCHE SE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA E' ANTERIORE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA' LAVORATIVA

 

 

  • Sentenza del 5/12/2025, n. 2760 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Glendi
  • Rel. Glendi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" – Trasferimento della residenza in Italia – Anteriorità rispetto all’inizio dell’attività lavorativa – Irrilevanza – Sussistenza.

Massima

In materia di regime agevolato dei c.d. lavoratori impatriati, non è necessario sussista un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa dalla quale scaturisca il reddito agevolabile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 209/2023. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto l’applicabilità dell’agevolazione tributaria ad un contribuente, che aveva trasferito la residenza oltre un anno e mezzo prima dell’inizio dell’attività lavorativa)

Rif. Normativi

  • D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16
  • L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2
  • L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 3
  • D.lgs. 27/12/2023, n. 209, art. 5
  • D.M. 26 maggio 2016

Vedi

  • Cass., Sez. 5, n. 15234 del 07/06/2025

Anno pubb.

  • 2025