Gennaio 2026

Friday 16 January 2026 17:51

L'IMPOSTA DOVUTA PER TASSAZIONE SEPARATA DEL TFR VA COMUNICATA CON RACCOMANDATA A.R. PENA L'ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO

 

 

 

  • Sentenza del 05/12/2025, n. 2770 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Antonioli
  • Rel. Borsani

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  494 LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

 

Trattamento di fine rapporto – Liquidazione dell’imposta dovuta – Obbligo di comunicazione con raccomandata A.R. – Sussistenza – Diretta iscrizione a ruolo – Illegittimità – Sussistenza.  

Massima

In materia di tassazione separata dell’indennità di fine rapporto, l’ammontare dell’imposta dovuta deve essere comunicata, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della L. n. 311/2004, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato il relativo modello F24 per il pagamento, derivandone, in difetto, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973.

Rif. Normativi

  • L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 412
  • d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 36-bis
  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19

Conformità

  • Cass. civ., sez. 5, ord. n. 18134 del 03/07/2025
  • Cass. civ., sez. 5, ord. n. 19914 del 17/07/2025

Anno pubb.

  • 2025