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Composizione |
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Ente associativo – Riduzione dell’Ires alla metà – Condizioni – Individuazione – Onere probatorio dell’ente sulla natura non commerciale dell’attività - Sussistenza. |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi, gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale: l’art. 148, comma 1, del T.U.I.R., che esclude dal novero delle attività commerciali quelle svolte nei confronti degli associati e le quote associative dalla formazione del reddito complessivo, ha natura derogatoria rispetto alla regola generale dettata dagli artt. 86 e 87 dello stesso testo unico, secondo cui l’IRES colpisce tutti i redditi, in denaro o in natura, dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne consegue che grava sull’ente associativo, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano il regime di esenzione invocato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento dell’Ufficio che aveva desunto lo svolgimento di un’attività commerciale — nella specie, di ristorazione — da elementi oggettivi, quali le fatture di acquisto di prodotti alimentari e la mancata comunicazione all’autorità sanitaria competente dell’esercizio continuativo dell’attività, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 193 del 2007). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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