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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE |
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Compensazione di crediti fiscali esistenti in violazione dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 – Violazione sostanziale - Sussistenza. |
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Massima |
In tema di sanzioni tributarie, la compensazione di un credito fiscale esistente posta in essere in violazione dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (norma che preclude la compensazione in favore del contribuente che abbia debiti erariali superiori ad euro 1500,00), conv. con modd. in L. 30 luglio 2010, n. 122, integra una violazione di natura sostanziale e non meramente formale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che trattasi di violazione sostanziale in quanto incidente sulla riscossione, che non resta sanata in applicazione dell’art. 1, comma 166, della l. 29 dicembre 2022, n. 197). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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