Gennaio 2026

Thursday 22 January 2026 11:26

LA COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 31, COMMA 1, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.78 INTEGRA UNA VIOLAZIONE SOSTANZIALE

 

 

 

 

  • Sentenza del 10/11/2025, n. 336 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Composizione

  • Pres. Manzon
  • Rel. Collini
 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

 

Compensazione di crediti fiscali esistenti in violazione dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 – Violazione sostanziale - Sussistenza.

Massima

In tema di sanzioni tributarie, la compensazione di un credito fiscale esistente posta in essere in violazione dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (norma che preclude la compensazione in favore del contribuente che abbia debiti erariali superiori ad euro 1500,00), conv. con modd. in L. 30 luglio 2010, n. 122, integra una violazione di natura sostanziale e non meramente formale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che trattasi di violazione sostanziale in quanto incidente sulla riscossione, che non resta sanata in applicazione dell’art. 1, comma 166, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).

Rif. Normativi

  • D.L. 31 maggio 2010, n.78, art. 31
  • L. 30 luglio 2010, n. 122
  • L 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 166-173

Conformi

  • Cass., Sez. 5, n. 141 del 5/1/2022
  • Cass., Sez. 5, n. 28938 del 17/12/2020

Anno pubb.

  • 2025