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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -414 DETRAZIONI -TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – DETRAZIONI |
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IVA – Erronea applicazione ad operazioni non imponibili – Cessionario detrazione – Spettanza. |
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Massima |
In ipotesi di erronea applicazione dell’IVA ad una operazione esente, la detrazione posta in essere dal cessionario che ha corrisposto l’IVA non dovuta è fatta salva in virtù dell’art. 30-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ne consentirebbe in ogni caso il rimborso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l’avviso di accertamento emesso sull’assunto di un’indebita detrazione IVA posta in essere dal cessionario di servizi di movimentazione container, non imponibili IVA ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1, n. 5, assumendo che, in ogni caso, l’IVA, era stata versata e sarebbe stata rimborsabile ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30-ter). |
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Rif. Normativi |
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Difformi
Vedi |
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Anno pubb. |
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