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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN GENERE- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE |
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Cessioni di beni tra società infra-gruppo - Transfer pricing - Determinazione dei prezzi di trasferimento - Sconti infragruppo - Ammissibilità. |
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Massima |
In tema di transfer pricing, la normativa tributaria non prevede a priori alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva, atteso che i principi cardine per l’individuazione del valore normale di beni e servizi, oggetto di scambio infragruppo, tengono conto degli sconti d’uso, senza eccezioni di sorta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, la concessione di sconti fosse prassi del mercato di riferimento e delle società in questione e che i prezzi di vendita dei prodotti, forniti dalla controllante alla società contribuente, risultassero in linea con i prezzi minimi quotati sui listini ufficiali). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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