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Composizione |
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27 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE |
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Accertamento - Attività degli uffici - Termini - Scadenza in esercizi successivi al 2020 - Sospensione COVID - Applicabilità. |
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Massima |
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non soltanto in relazione alle attività di accertamento degli uffici impositori in scadenza al 31 dicembre 2020, ma anche con riguardo alle attività i cui termini di decadenza del potere impositivo, pendenti all’8 marzo 2020, scadono nei successivi esercizi, conseguendone, pertanto, lo spostamento in avanti del relativo decorso per la stessa durata della sospensione legale. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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