Gennaio 2026

Wednesday 14 January 2026 15:42

APPLICABILITA' DELLA SOSPENSIONE COVID DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA ANCHE CON RIGUARDO ALLE ATTIVITA' IMPOSITIVE SCADENTI NEI SUCCESSIVI ESERCIZI

 

 

 

  • Sentenza del 03/11/2025, n. 348 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso.

Composizione

  • Pres. Tito
  • Rel. Celotto

 

27 PRESCRIZIONE CIVILE  -  021 SOSPENSIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

 

Accertamento - Attività degli uffici - Termini - Scadenza in esercizi successivi al 2020 - Sospensione COVID - Applicabilità.

Massima

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non soltanto in relazione alle attività di accertamento degli uffici impositori in scadenza al 31 dicembre 2020, ma anche con riguardo alle attività i cui termini di decadenza del potere impositivo, pendenti all’8 marzo 2020, scadono nei successivi esercizi, conseguendone, pertanto, lo spostamento in avanti del relativo decorso per la stessa durata della sospensione legale.

Rif. Normativi

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 67, co. 1
  • L. 24 aprile 2020, n. 27

Conformità

  • Cass. civ., sez. 1, n. 960 del 15/01/2025

Anno pubb.

  • 2025