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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 421 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE - SOGGETTI OBBLIGATI |
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Chiusura della partita IVA - Provvedimento di chiusura emesso dall’Amministrazione Finanziaria – Presupposti - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di IVA, è legittimo il provvedimento di chiusura della partita IVA adottato dall’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito delle verifiche sull’assenza di profili di rischio, a seguito del mancato riscontro da parte della la società contribuente dell’invito a comparire notificato dall’Ufficio e della mancata esibizione della specifica documentazione richiesta, quali registri IVA, fatture emesse e ricevute, eventuali contratti di locazione/comodato dei locali in uso nonché di eventuali autorizzazioni amministrative. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria emana il provvedimento di chiusura della partita IVA in caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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Wednesday 14 January 2026 15:29
LEGITTIMA LA CHIUSURA DELLA PARTITA IVA SE IL CONTRIBUENTE NON SI PRESENTA NE' RISCONTRA LE RICHIESTE DELL'UFFICIO O ESIBISCE I DOCUMENTI RICHIESTI
Pubblicato in
Gennaio 2026
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