Gennaio 2026

Wednesday 14 January 2026 14:25

IMU: EFFICACIA DEGLI ATTI ATTRIBUTIVI O MODIFICATIVI DELLA RENDITA CATASTALE A SEGUITO DI NOTIFICA DEL NUOVO CLASSAMENTO

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12^, sentenza del 25 agosto 2025, n. 5256

Composizione

Fantini Ugo Maria (Presidente) – Caridi Franco (Relatore) – Lupi Andrea (Giudice)

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)

 

IMU – Base Imponibile Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita - Art. 74 della l. n. 342 del 2000 – Interpretazione e fondamento

Massima

In tema di IMU, la disposizione dell’art. 74 della l. 21 novembre 2000 n. 342, nella parte in cui prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita...”, va interpretata nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, senza che ciò escluda l'utilizzabilità della rendita medesima a fini impositivi anche per annualità d'imposta “sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, in ragione della natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.

Rif. normativi

art.74 della l. 21 novembre 2000 n.342; art.5 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 13 maggio 2024 n. 13307; Cass. civ., sez. trib., 21 febbraio 2020 n. 4587; Cass. civ., sez. V, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass. civ., sez. V, 11 aprile 2019 n. 10126; Cass. civ., sez. V., 9 giugno 2017 n. 14400

Anno pubb.

2025