Gennaio 2026

Wednesday 14 January 2026 14:46

PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A DECRETO INGIUNTIVO RILEVANO ANCHE GLI ATTI ENUNCIATI NEL RICORSO MONITORIO E POSTI DAL GIUDICE ALLA BASE DELLA DECISIONE

 

 

Sentenza del 14 luglio 2025, n. 8467 del 2025 (dep. 31/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

 

Composizione

Novara Antonio  (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele  (Giudice)

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  102 ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

 

Imposta di registro- Applicazione dell’imposta – Enunciazione di atti non registrati - Tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Decreto ingiuntivo - Integrazione con il contenuto del ricorso monitorio - Necessità - Rilevanza ai fini impositivi.

Massima

In tema di imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, occorre tenere conto anche degli atti enunciati nel ricorso monitorio e posti dal giudice a fondamento della decisione giurisdizionale, senza che possa assumere rilevanza qualunque generica menzione di un atto, fermo restando che la tassazione è applicabile sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’imposizione per lo stesso rapporto giuridico con riguardo sia all’atto enunciante sia a quello enunciato, cioè - rispettivamente - il decreto ingiuntivo e il contratto di concessione di spazi pubblicitari sotteso alle fatture di cui era stato richiesto il pagamento).

 

Rif. normativi

 Art. 22, DPR 26/04/1986 n. 131

Art. 37, DPR 26/04/1986 n. 131

Conformità

 Cass., Sez. 5 , Ordinanza del 22/07/2024, n. 20055

Anno pubb.

2025