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Sentenza del giorno 21 luglio 2025, n. 5446 del 2025 (dep. 30/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I
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Composizione |
Mattarella Bernardo (Presidente e relatore) Miceli Maria (Giudice) Petrucci Luigi (Giudice) |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI |
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Imposta di registro - Applicazione dell’imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Avviso di liquidazione - Atto giudiziario - Motivazione - Integrazione successiva - Ammissibilità - Esclusione – Contenuti della motivazione – Elementi necessari - Individuazione |
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Massima |
Con riferimento all’imposta di registro sugli atti giudiziari non è ammissibile la motivazione “postuma” di un avviso di liquidazione fornita nel corso del giudizio di impugnazione, poiché la sufficienza della motivazione di un atto impositivo va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che l’obbligo di motivazione deve essere assolto non soltanto con indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, ma anche con specificazione dei criteri per il calcolo dell'imposta, dei riferimenti normativi e tariffari, della base imponibile e dell'aliquota da applicare).
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Rif. normativi |
Art. 37, DPR 26/04/1986 n. 131 Art. 54, comma 5, DPR 26/04/1986 n. 131 Art. 7, Legge 27/07/2000 n. 212 |
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Conformità |
Cass., sez. V, Ordinanza del 07/04/2022 n. 11284 |
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Anno pubb. |
2025 |
