Gennaio 2026

Wednesday 14 January 2026 14:17

LA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AD IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI NON PUO' ESSERE FORNITA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE

 

 

 Sentenza del giorno 21 luglio 2025, n. 5446  del 2025  (dep. 30/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

 

Composizione

Mattarella Bernardo  (Presidente  e relatore)

Miceli Maria  (Giudice)

Petrucci Luigi  (Giudice)

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

 

Imposta di registro - Applicazione dell’imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Avviso di liquidazione - Atto giudiziario - Motivazione - Integrazione successiva - Ammissibilità - Esclusione – Contenuti della motivazione – Elementi necessari - Individuazione

Massima

Con riferimento all’imposta di registro sugli atti giudiziari non è ammissibile la motivazione “postuma” di un avviso di liquidazione fornita nel corso del giudizio di impugnazione, poiché la sufficienza della motivazione di un atto impositivo va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che l’obbligo di motivazione deve essere assolto non soltanto con indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, ma anche con specificazione dei criteri per il calcolo dell'imposta, dei riferimenti normativi e tariffari, della base imponibile e dell'aliquota da applicare).

 

Rif. normativi

 Art. 37, DPR 26/04/1986 n. 131

 Art. 54, comma 5, DPR 26/04/1986 n. 131

Art. 7, Legge 27/07/2000 n. 212

Conformità

 Cass., sez. V,  Ordinanza del 07/04/2022 n. 11284

Anno pubb.

2025