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Sentenza del giorno 30 giugno 2025, n. 464 del 2025 (dep. 08/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, sez. III
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Composizione |
Cabras Donata (Presidente) Contini Michele (Relatore) Sanna Giampiero (Giudice) |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 514 SOGGETTI PASSIVI |
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IRPEF - Cittadino italiano residente all'estero - Prova - Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione |
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Massima |
La mancata iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) non comporta la presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, poiché il contribuente, cittadino italiano, può dimostrare in altro modo il luogo di effettiva residenza e lo svolgimento continuativo di attività lavorativa all’estero, con conseguente assoggettamento ad imposizione fiscale - ai fini reddituali - esclusivamente nello Stato straniero. (In motivazione la Corte ha precisato che il contribuente può produrre documenti idonei a dimostrare il domicilio all’estero come, ad esempio, la stipula di un contratto di locazione, l’attivazione delle utenze e l’espletamento di attività lavorativa).
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Rif. normativi |
Art. 2, DPR 22/12/1986 n. 917 Art. 43 c.c. |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, Sentenza del 31/01/2024, n. 2878 |
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Anno pubb. |
2025 |
