Gennaio 2026

Wednesday 14 January 2026 14:33

LA MANCATA ISCRIZIONE ALL'AIRE NON PRECLUDE AL CONTRIBUENTE LA DIMOSTRAZIONE L'EFFETTIVA RESIDENZA E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA ALL'ESTERO

 

 

 

Sentenza del giorno 30 giugno 2025, n. 464  del 2025  (dep. 08/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, sez. III

 

Composizione

Cabras Donata  (Presidente)

Contini Michele (Relatore)

Sanna Giampiero  (Giudice)

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  514 SOGGETTI PASSIVI

 

IRPEF - Cittadino italiano residente all'estero - Prova - Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione

Massima

La mancata iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) non comporta la presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, poiché il contribuente, cittadino italiano, può dimostrare in altro modo il luogo di effettiva residenza e lo svolgimento continuativo di attività lavorativa all’estero, con conseguente assoggettamento ad imposizione fiscale - ai fini reddituali - esclusivamente nello Stato straniero.  (In motivazione la Corte ha precisato che il contribuente può produrre documenti idonei a dimostrare il domicilio all’estero come, ad esempio, la stipula di un contratto di locazione, l’attivazione delle utenze e l’espletamento di attività lavorativa).

 

Rif. normativi

 Art. 2,  DPR 22/12/1986 n. 917

Art. 43 c.c.

Conformità

 Cass., Sez. 5, Sentenza del 31/01/2024, n. 2878

Anno pubb.

2025