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Sentenza del 31/10/2025, n. 730 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto |
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE |
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Aiuto per la crescita economica (ACE) – Conversione in azioni di un prestito concesso dal socio – Rilevanza quale capitalizzazione deducibile dalla base imponibile – Sussistenza – Ragioni – Individuazione. |
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Massima |
In tema di agevolazioni tributarie, la deduzione dal reddito complessivo delle società e degli enti, indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R., dell'Aiuto per la Crescita Economica - prevista dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 e corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio – è ravvisabile nel caso di conversione in azioni del prestito concesso da un socio, con contestuale conferimento delle obbligazioni, atteso che tale operazione realizza l’estinzione di un debito con effetti di capitalizzazione dell’impresa, giustificando l’applicazione dell’incentivo fiscale. |
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Rif. Normativi |
D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 1 L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1 D.M. Economia e Finanze 03/08/2017 |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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