Gennaio 2026

Thursday 22 January 2026 11:14

RESIDENZA FISCALE NELLE CONVENZIONI: CRITERI GERARCHICI (TIE-BREAKER RULES) DA ABITAZIONE PERMANENTE A CENTRO INTERESSI VITALI

 

 

 

  • Sentenza del 20/11/2025, n. 2657 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

  • Pres. Targetti
  • Rel. Laudiero

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

 

Imposte sul reddito - Doppia residenza italo/svizzera - Criterio principale - Abitazione permanente - Criterio sussidiario - Centro interessi vitali.

Massima

In tema di imposte sul reddito, per determinare la residenza del contribuente ai fini dell’imposizione tributaria, le norme convenzionali stabiliscono criteri gerarchici (“tie-breaker rules”) che attribuiscono la residenza allo Stato in cui il soggetto dispone di un’abitazione permanente e, in difetto, a quello in cui ha il centro dei propri interessi vitali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto come dirimente, ai fini del riconoscimento della residenza svizzera del contribuente, la disponibilità in tale Stato estero di un’abitazione permanente regolarmente locata e utilizzata con la moglie, mentre nessuna abitazione risultava nella sua personale disponibilità in Italia, in mancanza di prova contraria da parte dell’Ufficio di un effettivo radicamento, personale ed economico, in territorio italiano).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 2
  • L. 23 dicembre 1978, n. 943, art. 4

Conformità

  • Cass. civ., Sez. 5 n. 18009 del 06/06/2022

Anno pubb.

  • 2025.