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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
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Imposte sul reddito - Doppia residenza italo/svizzera - Criterio principale - Abitazione permanente - Criterio sussidiario - Centro interessi vitali. |
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Massima |
In tema di imposte sul reddito, per determinare la residenza del contribuente ai fini dell’imposizione tributaria, le norme convenzionali stabiliscono criteri gerarchici (“tie-breaker rules”) che attribuiscono la residenza allo Stato in cui il soggetto dispone di un’abitazione permanente e, in difetto, a quello in cui ha il centro dei propri interessi vitali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto come dirimente, ai fini del riconoscimento della residenza svizzera del contribuente, la disponibilità in tale Stato estero di un’abitazione permanente regolarmente locata e utilizzata con la moglie, mentre nessuna abitazione risultava nella sua personale disponibilità in Italia, in mancanza di prova contraria da parte dell’Ufficio di un effettivo radicamento, personale ed economico, in territorio italiano). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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