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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN GENERE- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE |
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Transfer pricing - Onere della prova - Confutazione prima facie da parte dell’Ufficio - Prova puntuale a carico del contribuente. |
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Massima |
In tema di transfer pricing, mentre grava sull'Ufficio l’onere di dimostrare prima facie che i prezzi di trasferimento, applicati dalla società contribuente, non siano rispettosi del principio di libera concorrenza, in quanto il metodo utilizzato risulta escluso o sconsigliato in relazione alla transazione da sottoporre a valutazione - atteso che la scelta di un metodo tra quelli ammessi rientra nella sfera delle scelte insindacabili dell’imprenditore -, spetta invece al contribuente l’obbligo di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la società avesse fornito prova puntuale del fatto che, nel caso di specie, il metodo RPM rappresentava una valida metodologia per la verifica dei prezzi di trasferimento e che, con l'applicazione di detto metodo, le transazioni oggetto di verifica risultavano in linea con il valore di mercato). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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