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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
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Redditi di capitale di fonte estera - Tassazione in Italia - Deduzione delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo - Ammissibilità.
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Massima |
Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente- persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile, qualora l'assoggettamento tributario in Italia, mediante ritenuta a titolo d'imposta, avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito, ma obbligatoriamente, in quanto il contribuente non può chiedere l'imposizione ordinaria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha statuito che la tassazione italiana dei dividendi, percepiti da società svizzera, dovesse avvenire deducendo dall’ammontare della ritenuta del 26%, applicata in Italia, le imposte pagate in Svizzera dal contribuente, a titolo definitivo, sui dividendi medesimi).
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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