Gennaio 2026

Wednesday 14 January 2026 14:14

INAMMISSIBILE L'APPELLO PER LE SPESE DI GIUDIZIO QUANDO IL CONTENZIOSO E' STATO DEFINITO CON LA ROTTAMAZIONE QUATER

 

 

 

Sentenza del 24/11/2025, n. 2683 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo  grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Evangelista
  • Rel. Vicini

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  522 CONDONO FISCALE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

 

Definizione agevolata delle liti pendenti - Contenzioso definito con la c.d.  rottamazione quater – Appello per la sola condanna alle spese di giudizio – Inammissibilità – Sussistenza.

Massima

È inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, l’appello del contribuente che, dopo aver aderito alla c.d. rottamazione quater (art. 1, comma 231 ss., L. 29/12/2022, n. 197) e provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute, presenti l’impugnazione al fine di ottenere la revisione della sentenza di primo grado con la quale era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’Ufficio.

Rif. Normativi

  • Cod. proc. civ., art. 100
  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 52
  • L. 29/12/2022, n. 197, art. 1 comma 231 e ss.

Conformità

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

2025