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Sentenza del 22/11/2025, n. 2662 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia |
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI- |
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Credito IVA in compensazione – Mancanza del visto di conformità sulla dichiarazione – Disconoscimento del credito – Illegittimità - Sussistenza |
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Massima |
E’ illegittimo l’atto di recupero del credito IVA, utilizzato in compensazione, motivato con riferimento alla mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, essendo la funzione del visto di conformità quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato, l’inosservanza di tale adempimento è inidonea, da un lato, a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore e, dall’altro, ad incidere negativamente in danno del Fisco sia sulla base imponibile dell'imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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