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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA – Atto “impoesattivo” – Invio diretto dell’atto tramite servizio postale – Validità. |
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Per gli avvisi di accertamento esecutivi vale la regola generale della notificazione diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari. |
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La disciplina degli atti c.d. impoesattivi (cioè degli avvisi di accertamento esecutivi introdotti dal d.l. n. 78 del 2010 con riferimento alle imposte sui redditi, all’IRAP ed all’IVA e poi estesi, con la legge n. 160 del 2019, alle entrate degli enti locali) torna all’attenzione della Suprema Corte. Stavolta l’aspetto esaminato concerne le modalità di notifica di tali atti: in particolare, se a tal fine possa ritenersi valido l’invio diretto da parte dell’ente impositore a mezzo del servizio postale oppure sia necessario l’intervento nel procedimento notificatorio dell’ufficiale giudiziario. La risposta offerta dalla Suprema Corte è nel primo senso. Fondamentale, al riguardo, è la considerazione della portata generale del disposto dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982 laddove consente agli uffici finanziari di notificare direttamente a mezzo posta al contribuente gli avvisi di recupero tributario, senza distinzione tra atti impositivi o impoesattivi. A tale regola generale non apporta deroga la peculiare struttura dell’atto impoesattivo (cioè a dire l’attitudine dell’avviso di accertamento a divenire titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente senza necessità dell’emissione di una cartella di pagamento) la quale risponde alla esigenza di realizzare la concentrazione della riscossione nell’accertamento. Nemmeno una specifica e diversa regolamentazione in punto di notifica si rinviene nel dettato positivo dell’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010: ed anzi la possibilità, ivi contemplata, di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento gli atti successivi all’avviso di accertamento conferma la praticabilità di tale più agile modalità anche per l’atto impoesattivo. Sulla base di queste argomentazioni, richiamati gli orientamenti della Consulta sulla idoneità della notificazione diretta a garantire un sufficiente livello di conoscibilità, il giudice della nomofilachia conclude per la validità della notifica dell’atto impoesattivo eseguita dall’amministrazione finanziaria con invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass., sez. trib., 31 luglio 2024, n. 21604; Cass., sez. trib., 27 luglio 2022, n. 23435; Cass., sez. trib., 8 aprile 2024, n. 9395; Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175; Corte Cost., 29 aprile 2019, n. 104 |
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Rif. normativi |
Art. 29, comma 1, d.l. 31 luglio 2010, n. 78 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890 Art. 1, comma 784, legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
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Dati sentenza |
Cass., sez. trib., ord. 9 gennaio 2026, n.483 |
Redattore: Raffaele ROSSI
