Dicembre 2025

Friday 19 December 2025 11:32

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

 

 

Sentenza del 7.7.2025, dep. 3.9.2025, n. 5391/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7.

Composizione

Pres. Fortunato, Est. Lostorto

 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  014 DETERMINAZIONE

 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE - Compensazione – Presupposti – Fattispecie.

 

 

Massima

Ai fini del regolamento delle spese, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali, avendo la tassatività della elencazione di cui all’art. 92 c.p.c. subito un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ha ripristinato il potere discrezionale del giudicante. (Fattispecie di avviso di accertamento emesso da un Comune, contenente l’invito a corrispondere un importo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti in cui, in applicazione del principio, la Corte territoriale ha  rigettato l’appello proposto dal contribuente - vittorioso in primo grado - avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite, affermando che la parte resistente aveva dedotto la sussistenza di una granitica giurisprudenza sfavorevole nel merito all’appellante in relazione al medesimo immobile ed alla medesima imposta, anche se per anni differenti; tale circostanza – ha osservato il giudice territoriale - sebbene non possa inficiare il merito della gravata sentenza, in assenza di appello incidentale, non può non rilevare in una valutazione complessiva della lite finalizzata alla pronuncia sulle spese di lite che risultano essere state correttamente compensate, anche tenuto conto del fatto che la decisione di merito era stata determinata esclusivamente  dalla inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dal Comune).

Rif. normativi

Art. 91 c.p.c.

Art. 92 c.p.c.

Legge. 24 novembre 1981, n. 689

Rif. giurisprudenziali

Vedi:

Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01)

Corte Cost., Ord. 24.3.1999, n. 117.

Anno pubb.

2025