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Sentenza del giorno 4 marzo 2024, n. 904 del 2025 (dep. 24/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Carta Marco (Relatore) Cagnoli Luisa Anna (Giudice) |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA |
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Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni. |
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Massima |
In virtù dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà deve considerarsi valida la notificazione di una cartella effettuata mediante un account pec non risultante nei pubblici registri, purché sia comunque evidente la provenienza dell’atto dall’esattore, a meno che il contribuente alleghi e dimostri che ciò abbia comportato uno specifico pregiudizio all’esercizio del suo diritto di difesa. |
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Rif. normativi |
Art. 3 bis, Legge 21/01/1994 n. 53 Art. 66, D.lgs. 13/12/2017 n. 217 Art. 16 ter, Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26, DPR 29/09/1973 n. 602 |
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Conformità |
Cass., sez. 5, Sentenza del 03/07/2023, n. 18684 |
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Anno pubb. |
2025 |
