Dicembre 2025

Tuesday 16 December 2025 10:26

IL SOLO POSSESSO DI UN IMMOBILE NON CONFIGURA LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' SOCIETARIA PRINCIPALE IN ITALIA

 

 

 

 

  • Sentenza del 17/11/2025, n. 2626 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Marini
  • Rel. Crespi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI DELLA SOCIETÀ

 

Società estera – Detenzione in Italia a titolo di proprietà di un unico immobile – Residenza in Italia – Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di IRES, è illegittimo qualificare come residente in Italia una società lussemburghese e applicare la disciplina delle società di comodo solo perché possiede un immobile in Italia, atteso che il mero possesso di un bene non basta a dimostrare che l’attività principale si svolge nel territorio dello Stato, come richiesto dall’art. 73, comma 3, d.P.R. 22/12/1986, n. 917.

Rif. Normativi

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 73, comma 3
  • L. 14/08/1982, n. 747

Conformità

  • Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025