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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE |
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Cessioni tra società controllata e controllante – Transfer pricing – Contestazione dei criteri di valutazione – Limiti – Individuazione.
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Massima |
In materia di transfer pricing, in base all’art. 110, comma 7, d.P.R. 22/12/1986, n. 917, l’onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute a prezzi inferiori al valore normale grava sull’Ufficio, che deve determinare tale valore ai sensi dell’art. 9, comma 3, del predetto d.P.R., utilizzando listini, tariffe e linee guida OCSE, scegliendo il metodo più appropriato rispetto al caso concreto, senza gerarchia tra i criteri, dovendo inoltre dimostrare l’inadeguatezza del metodo adottato dalla società e motivare la scelta di uno diverso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l’accertamento fondato sull’erroneo presupposto di una piena compenetrazione tra le attività della casa madre, relative allo sviluppo software, e quelle delle controllate, relative alla commercializzazione e customizzazione). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
