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Composizione |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE |
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Cartella di pagamento costituente primo atto impositivo – Motivazione in fatto e in diritto – Necessità – Sussistenza.
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Massima |
In tema di motivazione degli atti riscossivi, la cartella di pagamento costituente il primo atto con cui l’Ufficio esercita la pretesa tributaria deve essere congruamente motivata, esplicitando le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa, non potendosi ritenere tale quella in cui venga fatto un generico riferimento ad un “omesso versamento” senza ulteriori specificazioni. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la motivazione della cartella non può essere integrata in sede processuale). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
