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Sentenza del 18.11.2025 n 15374 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 19 |
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Composizione |
Presidente Dott. Tommaso Virga Relatore Dott. Caterina Garufi |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
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Processo tributario – Spese processuali – Compensazione – Presupposti e requisiti - Fattispecie |
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Massima |
La compensazione delle spese processuali, prevista dall’art 15, comma 2, del d.lgs n. 546 del 1992, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. (Nel caso di specie, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese sono state poste a carico dell’Ufficio, posto che lo stesso è rimasto inerte a seguito dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente).
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Rif. Normativi |
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Conformità |
Cass. Sent. n. 23592/2024 |
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Anno pubb. |
2025 |
