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Sentenza del 4 marzo 2024, n. 885 del 2025 (dep. 21/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Carta Marco (Relatore) Monaca Giovanni (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE |
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Avviso di accertamento - Termine dilatorio per l'emissione dell'avviso - Deroga - Ragioni d'urgenza - Necessità - Sussistenza – Onere dell’ufficio – Prova di resistenza - Irrilevanza |
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Massima |
La notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ne determina l'illegittimità, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso, il cui onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che le ragioni di urgenza non possono consistere semplicemente nell’imminente scadenza del termine di decadenza per l’azione accertativa, con la conseguenza che la carenza di presupposti determina l’illegittimità dell’atto impositivo, a prescindere dall’esito del contraddittorio endoprocedimentale e della cd. “prova di resistenza”, cioè dall’allegazione da parte del contribuente di avere subito uno specifico nocumento alla propria difesa, non avendo potuto produrre - nel ristretto lasso temporale concesso - osservazioni, memorie e documenti). |
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Rif. normativi |
Art. 12, Legge 27/07/2000 n. 212 |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, Sentenza del 05/02/2014, n. 2587 |
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Anno pubb. |
2025 |
