Dicembre 2025

Thursday 04 December 2025 07:58

E' SEMPRE INVALIDO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO IN ASSENZA DI SPECIFICHE RAGIONI DI URGENZA PRIMA DELLO SPIRARE DEL TERMINE DILATORIO PREVISTO DALLA LEGGE

 

 

 

 

Sentenza del 4 marzo 2024, n. 885  del 2025  (dep. 21/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovanni  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

 

Avviso di accertamento - Termine dilatorio per l'emissione dell'avviso - Deroga - Ragioni d'urgenza - Necessità - Sussistenza – Onere dell’ufficio – Prova di resistenza - Irrilevanza

Massima

La notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ne determina l'illegittimità, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso, il cui onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che le ragioni di urgenza non possono consistere semplicemente nell’imminente scadenza del termine di decadenza per l’azione accertativa, con la conseguenza che la carenza di presupposti determina l’illegittimità dell’atto impositivo, a prescindere dall’esito del contraddittorio endoprocedimentale e della cd. “prova di resistenza”, cioè dall’allegazione da parte del contribuente di avere subito uno specifico nocumento alla propria difesa, non avendo potuto produrre - nel ristretto lasso temporale concesso - osservazioni, memorie e documenti).

Rif. normativi

 Art. 12, Legge 27/07/2000 n. 212

Conformità

 Cass., Sez. 5, Sentenza del 05/02/2014, n. 2587

Anno pubb.

2025