Dicembre 2025

Wednesday 03 December 2025 12:28

L' INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CANALI NON ELIDE L' OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 26/5/2025, n. 2937

Composizione

Rel. Crisci Luciana

 

52 CONSORZI - 028 CONTRIBUTI CONSORTILI

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI -

 

Consorzi obbligatori di bonifica - Contributi consortili - Natura - Oneri reali - Beneficio apportato al fondo - Presunzione – Inottemperanza agli obblighi di pulizia e manutenzione – Irrilevanza - Fondamento

 

Massima

I contributi consortili di bonifica costituiscono, a norma dell’art. 21 del r.d. n. 215/1933, oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che rilevi l’eventuale sua inottemperanza rispetto agli obblighi di pulizia e di manutenzione dei canali, in quanto la mera qualità di fondo ricadente nel perimetro di contribuenza è sufficiente a determinare un aumento di valore dell’immobile che giustifica la pretesa del pagamento del contributo di bonifica, salva sempre la possibilità per il proprietario di richiedere il risarcimento del danno laddove l’inottemperanza dei suddetti obblighi legati alla protezione del territorio dal rischio idrico abbia determinato un danno alla sua proprietà.

Rif. normativi

Art. 860 c.c.

Art. 2697 c.c.

Art. 2727 c.c.

Art. 10 del r.d. n. 215/1993

Art. 17 del r.d. n. 215/1993

Art. 21 del r.d. n. 215/1993

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 25/10/2024, n. 27734, Rv. 672719 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 1, 20/11/2015, n. 23815, Rv. 637770 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025