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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4, Sentenza del 2/4/2025, n. 1648 |
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Composizione |
Rel. Musumeci Eugenio |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 276 COMMISSIONE DI PRIMO GRADO TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO -
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Controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Sede dell’ente impositore - Rilevanza - Fondamento.
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Massima |
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore all’emanazione dell’art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156/2015) e tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell’ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell’ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione. |
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Rif. normativi |
Art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 Art. 95, comma 1, lett. b, del d.lgs. n.156/2015
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 21/11/2018, n. 30054, Rv. 651610 - 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 31/10/2019, n. 28064, Rv. 655812 - 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
